LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI CAMPOBASSO 
                              sezione 1 
 
    riunita con l'intervento dei signori: 
        Bruno Domenico - Presidente; 
        Marolla Angelo - Relatore; 
        Vitale Elvio - Giudice; 
    ha  emesso  la  seguente  ordinanza  sul  ricorso   n.   360/2019
depositato  il  20  maggio  2019  avverso  provvedimento  irrogazione
sanzioni n. 19884 Dogane-Altro 2013; 
    contro: Ag. Dogane e monopoli ufficio delle dogane di  Campobasso
contrada Santa Maria De Foras - 86100 Campobasso; 
    proposto dal ricorrente: Partenza Paola,  via  Trilussa  -  65122
Pescara PE; 
    difeso da: De Nardis Maurizio, via Regina Elena 20 65125  Pescara
PE; 
    sul ricorso n. 361/2019 depositato  il  20  maggio  2019  avverso
provvedimento irrogazione sanzioni n. 19884 Dogane-altro 2013; 
    contro: Ag. Dogane e monopoli ufficio delle dogane di  Campobasso
contrada Santa Maria De Foras - 86100 Campobasso; 
    proposto dal ricorrente:  So.Pe.A  Societa'  petroli  Abruzzo  di
Partenza Paola &C. S.a.s. via del Meriggio, n. 1 - 65019 Pianella PE; 
    rappresentato da: Partenza Paola, via Trilussa  -  65122  Pescara
PE; 
    rappresentante difeso da: De Nardis Maurizio, via Regina Elena 20
- 65125 Pescara PE; 
    difeso da: De Nardis  Maurizio,  via  Regina  Elena  20  -  65125
Pescara PE; 
 
                                Fatto 
 
    Con provvedimento prot. n. 9884/2018 in data  14  dicembre  2018,
l'Agenzia delle dogane e dei monopoli - Ufficio dogane di  Campobasso
irrogava sanzioni a carico della So.Pe.A. - Societa' petroli  Abruzzo
di Partenza Paola e C. s.a.s. e della sua socia accomandataria per il
ritardo nel pagamento dell'IRBA, Imposta regionale sulla benzina  per
autotrazione, istituita dalla Regione Molise  con  L.R.  31  dicembre
2004 n. 38. Il provvedimento veniva emesso ai sensi  dell'art.  4  di
tale legge, che, per l'omesso,  insufficiente  o  tardivo  versamento
dell'imposta, entro termine del  giorno  15  del  mese  successivo  a
quello di riferimento, prevede che sia irrogata la sanzione del  50%,
calcolata sull'importo non versato o  tardivamente  versato,  nonche'
gli interessi moratori, commisurati al tasso legale di interesse. 
    Il provvedimento veniva  impugnato  dalla  So.Pe.A.  (Ricorso  n.
361/19 R.G.R.) e dalla socia accomandataria, sig.ra  Partenza  Paola,
destinataria della sanzione (Ricorso n. 360/19  R.G.R.),  sia  quanto
alla sanzione - di  cui  eccepiva  l'illegittimita',  in  particolare
sotto il profilo che  la  norma  regionale  applicata  parificava  il
ritardato pagamento al mancato versamento, prevedendo la  stessa  una
sanzione unica per entrambe le ipotesi - e sia quanto agli  interessi
di mora - dei quali eccepiva che gli stessi non venivano  commisurati
alla quantita' di tempo nel quale si prolungava  l'inadempimento,  ma
determinati in maniera fissa. 
    La ricorrente chiedeva di disapplicare  la  norma  regionale,  in
quanto in contrasto con la legge delega,  costituita  dalla legge  14
giugno 1990 n. 158, art. 6, I° comma, lett. c), cui facevano  seguito
il decreto legislativo n. 398/1990, artt. 17, 18 e 19, e la legge  28
dicembre 1995, art. 3, comma XIII. Quest'ultima legge, a  dire  della
ricorrente, delegava il legislatore regionale a prevedere la sanzione
pecuniaria  (dal  50%  al  100%),  riconnessa   alla   sola   ipotesi
dell'evasione del tributo, mentre  indennita'  di  mora  e  interessi
andavano applicati nel caso di  ritardato  pagamento,  come  previsto
nella legge delega,  che  disponeva  appunto  che  «le  modalita'  di
accertamento,  i  termini  di  versamento  dell'imposta  nelle  casse
regionali, le sanzioni, da determinare in misura compresa tra il 50 %
ed il 100% del tributo evaso, le indennita' di mora e  gli  interessi
per il ritardato  pagamento  dovranno  essere  disposti  da  ciascuna
regione con proprio legge». 
    La So.Pe.A. invitava altresi' la Commissione a verificare in ogni
caso la costituzionalita'  della  norma  regionale,  prima  di  farne
applicazione, e, se del caso, a sollevare questione  di  legittimita'
costituzionale,  stante  il   fatto   che   lo   stesso   trattamento
sanzionatorio era  previsto  sia  per  l'ipotesi  del  ritardato  che
dell'evaso pagamento. Altra soluzione prospettata  dalla  ricorrente,
secondo i canoni di una interpretazione costituzionalmente orientata,
e' quella di ritenere inapplicabile la  legge  emessa  dalla  Regione
Molise, in contrasto con la legge delega. 
    Eccepito, ancora, il difetto di motivazione dell'atto  impugnato,
la  ricorrente   da   ultimo   evidenziava,   a   ulteriore   riprova
dell'illegittimita'  dell'imposta,  che  la  Commissione  dell'Unione
europea  ha  costituito  in  mora  l'Italia,  chiedendo  l'abolizione
dell'IRBA. 
    Si costituiva in giudizio  l'Agenzia  delle  Dogane  -  Direzione
interregionale per la Puglia, il Molise e  la  Basilicata  -  Ufficio
delle Dogane di Campobasso, che ribadiva la legittimita' del  proprio
operato.  Subordinatamente,  chiedeva  rideterminarsi   la   sanzione
secondo il principio di proporzionalita', riaffermato  in  molteplici
decisioni della Corte di Giustizia europea. 
    Va  da  ultimo  evidenziato  che  questa  Commissione,  con   due
sentenze, della seconda e della terza sezione  (le  n.  614/3/2017  e
978/2/2017),  ha  ritenuto  di  fare  disapplicazione   della   norma
regionale,   ritenuta   illegittima,   annullando   i   provvedimenti
impugnati. 
 
                               Diritto 
 
    Il provvedimento impugnato appare legittimo alla luce della norma
di cui all'art. 4 della L.R. 31 dicembre 2004 n. 38, che  prevede  la
stessa sanzione sia per il caso dell'omesso pagamento, che per quello
del ritardato pagamento. Dunque, sulla base di detta disposizione  di
legge, il ricorso andrebbe rigettato. 
    Senonche', a giudizio di questa Commissione, una  tale  decisione
sarebbe ingiusta, non essendovi proporzione tra le sanzioni irrogate,
in egual misura, per casi diversi, dovendosi ritenere  che  una  cosa
sia il mancato pagamento, altra cosa sia il ritardato pagamento,  sia
sotto il profilo del danno subito dall'ente beneficiario dei proventi
del tributo, sia sotto quello della disparita' di  trattamento.  Allo
stesso modo appare ingiusto prevedere l'applicazione degli  interessi
di mora in misura fissa e non proporzionata alla misura del  ritardo,
in caso di ritardato versamento. 
    Sembrerebbe anche che la legge regionale suindicata abbia violato
i criteri fissati dalla legge delega e da quelle applicative. 
    Nelle  precedenti  decisioni  delle  Sezioni  2  e  3  di  questa
Commissione si e' ritenuto di  disapplicare  la  legge  regionale  in
quanto illegittima. 
    Tale tipo di soluzione non viene condivisa  da  questo  Collegio,
anche alla luce della giurisprudenza della Consulta, che  in  diverse
occasioni ha statuito che il Giudice ordinario non puo'  disapplicare
leggi regionali, pena l'instaurazione di un conflitto di attribuzione
tra poteri dello Stato (V. Corte Cost.  14  giugno  1990  n.  285;  4
giugno 1997 n. 163; 28 aprile 2004 n. 129). 
    Disapplicazione vi sarebbe anche  nel  caso  di  rideterminazione
della sanzione «secondo un criterio di graduazione  che  tenga  conto
del  principio  di  proporzionalita'»,   come   richiesto,   in   via
subordinata, dall'Agenzia delle Dogane,  sulla  scorta  dei  principi
fissati dalla Corte di giustizia europea e dalla Corte di  Cassazione
(V. Cass. 14767/15; Corte Giust. 22 marzo 2017 n. 497;  Corte  Giust.
26 marzo 2015, causa C499/13 punto 48; Corte Giust.  causa  C-259/12,
punto  38;  Corte  Giust.  17  luglio  2014   causa   C-272/13).   In
particolare, nella decisione n. 497/17 la Corte di Giustizia afferma:
«... affinche'  sia  rispettato  il  principio  di  proporzionalita',
occorre anche che l'importo di sanzione previsto non ecceda i  limiti
di cio' che e' idoneo  e  necessario  al  conseguimento  degli  scopi
legittimamente perseguiti da  tale  normativa,  fermo  restando  che,
qualora sia possibile una scelta tra piu' misure appropriate, si deve
ricorrere alla meno restrittiva e che gli inconvenienti  causati  non
devono essere sproporzionati rispetto agli scopi perseguiti». 
    Ma una tale rideterminazione presupporrebbe un non  tener  conto,
non gia' della sanzione applicata, bensi' della norma  regionale  che
fissa l'ammontare della stessa sanzione e comporterebbe una  indebita
sostituzione dell'organo giudicante al legislatore regionale. 
    Da  quanto  dedotto   dalla   resistente   emerge   comunque   la
consapevolezza, da parte  della  stessa,  della  ingiustizia  di  una
sanzione uguale applicata a casi differenti. 
    Ed, in realta', la norma in esame non si sottrae al  sospetto  di
illegittimita'  costituzionale,  trattando  essa  nello  stesso  modo
situazioni molto diverse tra loro, sia sotto  il  profilo  del  danno
erariale, che sotto il  profilo  della  parita'  di  trattamento  dei
contribuenti  che,  in  relazione   a   due   diversi   comportamenti
illegittimi (ritardo o  evasione),  vengono  sanzionati  allo  stesso
modo, non essendovi in  alcun  modo  una  valutazione  della  diversa
gravita' degli stessi comportamenti. 
    Anche gli interessi moratori andrebbero proporzionati alla durata
del ritardo e non stabiliti in misura fissa (interesse legale annuale
sull'intero ammontare dell'imposta). 
    Alla luce delle considerazioni che precedono, questa  Commissione
ritiene di dove sollevare questione  di  legittimita'  costituzionale
della norma di cui all'art. 4 della legge  della  Regione  Molise  31
dicembre 2004 n. 38, come modificato dalla Legge regionale 30 gennaio
2018 n. 2, nei sensi che seguono.